Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE SICUREZZA NEI TRASPORTI
Titolo 1
Disposizioni generali
Art. 1
1. È costituita un'associazione denominata “associazione per la sicurezza nei trasporti” (A.S.TRA.)
2. L'associazione ha sede legale in Fiumicino, Via Giovanni Cena n.29.
Art. 2
1. L'Associazione è politicamente indipendente e non ha finalità di lucro. Essa si propone la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti dei trasporti.
2. Al fine di perseguire tale scopo l'Associazione:
a. svolge attività di studio e ricerca in ambito tecnico scientifico e giuridico;
b. promuove convegni e dibattiti nonché la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per settori di competenza;
c. interviene in tutti gli ambiti istituzionali e pubblici di discussione e analisi riguardanti la sicurezza nei trasporti, con particolare riferimento al rispetto delle normative internazionali e dei migliori standard qualitativi e regolamentari nonché ad accordi e convenzioni nelle quali lo Stato Italiano è contraente;
d. svolge attività editoriali ed informative con particolare riferimento allo stato della sicurezza nei trasporti;
e. sensibilizza le autorità pubbliche su specifiche problematiche riguardanti l'erogazione dei servizi di trasporto e navigazione aerea secondo standard di qualità e di efficienza.
Art. 3
1. L'associazione potrà chiedere e dare la sua collaborazione a enti o ad altri soggetti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la sua più completa indipendenza nei confronti di ogni soggetto terzo rispetto alla stessa Associazione.
Art. 4
1. Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) l’Amministratore;
f) il Tesoriere.
Titolo 2
GLI ORGANI
Parte I – Gli associati
Art. 5
1. Possono far parte dell’associazione sia persone fisiche che persone giuridiche interessate all'attività dell'associazione stessa, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione.
2. La qualità di associato si acquista con delibera del consiglio direttivo, successiva alla richiesta stessa di associazione.
3. Successivamente alla delibera, e comunque non oltre 90 giorni dalla medesima, l’associato dovrà versare la quota annuale determinata dal Consiglio ai sensi dell’art. 9-bis lettera C. Il Consiglio, valutata la gravità dell’inadempimento, può deliberare l’esclusione dell’associato moroso, previa comunicazione scritta all’interessato che può presentare deduzioni e osservazioni in merito.
4. L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione scritta: tale comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza dell' iscrizione/rinnovo.
5. Sono soci fondatori tutti coloro che partecipino all'atto costitutivo ovvero facciano pervenire la loro adesione entro sessanta giorni da oggi e comunque abbiano partecipato alle riunioni preliminari per la costituzione dell'Associazione.
6. Sono associati ordinari tutti coloro i quali vi hanno aderito successivamente.
7. Sono associati benemeriti (o di diritto) le persone fisiche tra gli associati che, per il lavoro svolto o per gli incarichi assunti, hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo della cultura della sicurezza dei trasporti. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare non più di 5 associati benemeriti per ogni mandato. Gli associati benemeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.
Art. 6
1. Il Consiglio Direttivo può opporre il proprio diniego alla richiesta di associazione sentito l'interessato, quando la richiesta promani da soggetto che abbia manifestato fini contrari o in conflitto con quelli dell'associazione; in tal caso, entro 15 giorni dall’avvenuto diniego, verranno fornite all'interessato sintetiche motivazioni.
2. La qualità di associato si perde, oltre che per volontario recesso, anche per esclusione discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, quando l'associato abbia tenuto comportamenti in conflitto con i fini statutari o abbia manifestato volontà contraria agli stessi., ovvero in caso di mancato pagamento della quota annuale.
Art. 7
1. L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria se richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Ciascun associato non può essere portatore di più di 4 deleghe e non è ammesso voto per corrispondenza.
2. Le assemblee sono convocate dal consiglio direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno, spedito ai soci almeno quindici giorni liberi prima dell'adunanza a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax al domicilio risultante dall’atto di iscrizione, ovvero mediante posta elettronica al relativo indirizzo parimenti indicato nell’atto di iscrizione, salvi i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di cinque giorni lavorativi. Nell’ipotesi di convocazione a mezzo posta elettronica, il Presidente dell’Assemblea verificherà, tramite la modalità di “conferma di lettura” di posta elettronica, che tutti i soci abbiano ricevuto l’avviso.
3. In detto avviso può essere indicata anche la data fissata per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea, nel caso in cui la prima vada deserta.
4. L’assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti almeno 2/3 degli iscritti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli iscritti.
Art. 8
1. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea, all'inizio di ogni seduta, elegge tra gli associati presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali, anche con strumenti elettronici, delle deliberazioni dell'assemblea.
3. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora si tengano votazioni.
4. Nel caso di modifiche statutarie, sempre che siano state proposte all'Ordine del Giorno, sarà necessario il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 3/5 degli iscritti al momento della convocazione.
Parte II – Il Consiglio Direttivo
Art. 9
1. Il Consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da almeno nove mèmbri, eletti tra gli associati
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi mèmbri sono rieleggibili. Elegge al suo interno il Presidente, uno o più vice Presidenti, l'Amministratore e il Tesoriere i quali durano in carica finché è in carica il Consiglio Direttivo dal quale sono stati eletti.
3. I componenti il Consiglio Direttivo vengono individuati per i 2/3 tra gli associati fondatori, ovvero tra gli associati ordinari iscritti all'associazione da almeno 5 (cinque) anni e per il restante 1/3 tra gli associati ordinari.
4. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti e successivamente, nell’ordine, coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento. Ove non vi siano candidati non eletti, si procederà ad una nuova votazione.
5. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3, l'intero consiglio direttivo è considerato contestualmente decaduto e deve essere rinnovato; il Consiglio Direttivo uscente convoca, come ultimo suo atto, l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
6. La carica di consigliere non è retribuita. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria
ART. 9-bis
1. Il Consiglio:
a) Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) Decide sugli investimenti patrimoniali;
c) Stabilisce l’importo e le modalità di riscossione delle quote annuali di associazione;
d) Delibera sull'ammissione degli associati;
e) Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con i terzi;
f) Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea degli associati;
g) Stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) Conferisce e revoca procure.
i) determina la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi dell’art. 9 - ter
ART. 9 - ter
1. Con delibera del Consiglio vengono costituiti i Gruppi di lavoro e di studio.
2. I gruppi di lavoro sono composti dai membri dell’associazione, i quali decidono spontaneamente di aderire. Il gruppo ha facoltà, sentito il Consiglio dell’Associazione, di approvare un proprio regolamento interno.
3. All’interno di ciascun gruppo vengono nominati un Responsabile e un segretario. Il Responsabile ha le funzioni di rappresentanza del gruppo all’interno dell’Associazione e riferirà dei lavori su richiesta del Consiglio o comunque al temine dell’incarico.
4. Il Consiglio ha facoltà di costituire gruppi permanenti di studio, i quali saranno disciplinati da apposito regolamento da emanarsi a cura del consiglio medesimo.
Art.10
1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria su iniziativa del Presidente, ed in via straordinaria quando richiesto da un quinto dei membri del Consiglio.
2. L’atto di convocazione va comunicato a tutti i soggetti interessati almeno 15 giorni prima con i mezzi legalmente riconosciuti, inclusa la pubblicazione sul sito dell’Associazione; in via eccezionale, in caso di straordinarietà o di urgenza è valida la convocazione con preavviso di 48 ore, comunicata con tutti i mezzi idonei ove risulti chiara l’urgenza che ha giustificato il tempo ridotto di convocazione.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri in seconda convocazione.
Parte III - Il Presidente e il Vicepresidente
Art. 11
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente statuto nel rispetto delle delibere dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
b) studia proposte di finanziamento da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo;
c) può conferire ad altri la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi;
Art. 12
1. Il Vicepresidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività e può avere la responsabilità di determinate aree operative, nell'ambito delle attività dell'associazione.
Parte IV - L’Amministratore e il Tesoriere
Art. 13
1. L'amministratore:
a) cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee degli associati e del consiglio direttivo, nonché il libro generale degli associati aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, ivi comprese le quote per le quali sussiste la morosità;
b) coadiuva il presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
Art. 14
1. Il tesoriere:
a) vigila sull'amministrazione dell'associazione;
b) esamina sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea degli associati.
c) è delegato presso l’istituto di credito dell’associazione di esercitare le operazioni ordinarie di conto corrente.
Il Tesoriere è nominato per un triennio e la sua carica è rinnovabile.
TITOLO III
IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 15
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a che non siano utilizzate per gli scopi statutari.
2. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative - versate o comunque dovute per statuto, determinate dal Consiglio direttivo, da contributi volontari degli associati e di enti pubblici e privati, cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altre associazioni ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statutari nonché da eventuali donazioni e lasciti testamentari, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse ad attività di volontariato, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o in comodato e da servizi forniti a terzi.
3. La quota associativa non è rivalutabile ne trasmissibile.
4. All'Associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. È, inoltre, vietato distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.
Art. 16
1. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione dell'amministratore, del tesoriere e vidimato dal Presidente.
2. Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione degli associati, nella sede sociale, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea degli associati.
3. Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.
Titolo IV
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 17
1. La proposta di scioglimento dell'associazione viene avanzata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei 2/3 dello stesso; la proposta diviene esecutiva qualora, trascorsi 60 giorni dalla proposta portata a conoscenza di tutti gli associati con tutti i mezzi idonei ivi compresa la pubblicazione sul sito dell'Associazione, non giungano risposte contrarie, per scritto, da parte di almeno il 50% degli associati.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo delibera con la stessa maggioranza suddetta, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VII
FORO COMPETENTE e LEGGE APPLICABILE
Art. 18
Per Qualunque controversia non disciplinare che dovesse sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà competente il Foro Convenzionale di Roma.
Art. 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni.